Art. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva).

      1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
      3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).